Modulo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - SUPERBONUS (CILAS)

Tipo: Modulistica

Argomenti

Descrizione

Per quali lavori vale la CILAS?

Gli interventi realizzabili con la CILAS riguardano:

  • la riqualificazione energetica (ecobonus 110%);
  • la riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

E’ possibile, inoltre, presentare la CILAS in altre due situazioni:

  • per interventi già in corso di esecuzione, in cui è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILAS (si può richiedere di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti come allegato alla CILAS);
  • per interventi connessi ad altre opere escluse dall’agevolazione occorre comunque presentare la CILAS.

 

Chi presenta la CILAS?

La CILAS deve essere presentata dal committente o dal tecnico abilitato. Il tecnico abilitato ha il compito di creare il progetto e predisporre l’asseverazione contenente la descrizione di tutti gli interventi trainanti (e nel caso trainati) per il Superbonus 110% da realizzare presso l’edificio.

 

CILA Superbonus 110, le principali novità

La presentazione della CILAS non richiede più l’attestazione dello stato legittimo (prevista dall’art. 9-bis comma 1-bis dpr 380/2001), in sostituzione del quale, invece, sono richiesti:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure
  • l’attestazione che la costruzione sia stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967.

In sostanza non è richiesto che l’edificio si trovi nel suo stato legittimo, ma è sufficiente che lo stesso sia stato realizzato mediante apposito titolo edilizio oppure in un’epoca in cui il titolo non era richiesto (antecedentemente al primo settembre 1967 fuori dal centro abitato). Praticamente, l’edificio non deve essere abusivo.

Altra novità introdotta nella CILA Superbonus riguarda la documentazione da allegare, in particolare quella inerente agli elaborati progettuali. È prevista, infatti, a discrezione del tecnico solo la descrizione dell’intervento, senza nessuna planimetria dello stato dei luoghi.

Infatti, nel modello CILAS si evince che l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista può allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia libera (art. 6 dpr 380/2001) e correlate norma statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nel modello.

 

CILAS varianti e agibilità

Relativamente alle varianti in corso d’opera valgono le seguenti regole:

  • in caso di varianti, la pratica non deve essere annullata ma, le modifiche, possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata;
  • al termine dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di agibilità (art. 119 al comma 13 quinques).

 

Relazione CILA Superbonus 110

La pratica CILAS, in linea di principio, deve essere accompagnata da una relazione tecnico-descrittiva firmata dal tecnico abilitato. La relazione contiene la descrizione dello stato di fatto, degli interventi da realizzare, i materiali da utilizzare, ecc. con particolare attenzione ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi in vigore. Occorre, altresì, allegare alla CILAS i grafici descrittivi dell’intervento.

Tuttavia, come visto prima, è espressamente previsto che l’elaborato progettuale possa essere una semplice descrizione degli interventi da realizzare, restando a discrezione del tecnico la facoltà di allegare grafici illustrativi.

 

Differenze tra CILA e CILAS

Le differenze della CILAS rispetto alla CILA sono le seguenti:

  • la CILAS vale solo per gli interventi agevolati dal Superbonus 110%;
  • nella CILAS non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, ma solo riportare gli estremi del titolo che hanno legittimato la costruzione;
  • all’interno della CILAS è richiesta una descrizione sintetica degli interventi, mentre nella CILA viene, in genere, richiesto il progetto degli interventi;
  • nella CILAS gli elaborati grafici sono opzionali;
  • negli interventi assentiti con la CILAS non occorre produrre la SCA (segnalazione certificata di agilità).

 

Compilazione CILA Superbonus 110

La presentazione del modello CILAS prevede la compilazione del modello con:

  • le indicazioni soggettive;
  • le dichiarazioni del progettista e le asseverazioni;
  • il riepilogo dei documenti a corredo della CILAS;
  • l’informazione privacy prevista dal Regolamento dell’Unione Europea 679/2016.

A questo va allegato il modello altri soggetti coinvolti che contiene gli altri professionisti o soggetti coinvolti (imprese esecutrici, altri titolari dell’immobile, ecc.).

Ultimo aggiornamento

Ven 22 Dicembre, 2023 11:41 am

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