Descrizione
Comunicazione inizio lavori
La CIL (comunicazione di inizio lavori) è disciplinata dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del dpr 380/2001.
In particolare La CIL (comunicazione inizio lavori) è necessaria per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.
La CIL va consegnata all’amministrazione comunale (Sportello unico per l’edilizia) prima di iniziare i lavori.
Comunicazione inizio lavori (CIL), come compilare il modulo unificato
I dati da inserire per la compilazione della CIL sono i seguenti:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
- dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:
- dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.)
- titolarità dell’intervento
opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni)
- data di inizio e fine lavori
- descrizione delle opere da realizzarsi
- localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali)
- altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori
- impresa esecutrice dei lavori
- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- rispetto della normativa sulla privacy
Inoltre occorre specificare i vari soggetti coinvolti:
- altri titolari
- tecnici incaricati:
- Progettista delle opere architettoniche
- Direttore dei lavori delle opere architettoniche
- Progettista delle opere strutturali
- Direttore dei lavori delle opere strutturali
- Altri tecnici incaricati
- Dati sulle imprese esecutrici