In allegato è consultabile l'Ordinanza n.7 del 23/02/2012, ad integrazione della precedente n.24 del 28/06/2011, con la quale si obbliga i proprietari e i conduttori dei cani di costodire, con le debite cautele, i propri animali, al fine di evitare l'imbrattamento con le deiezioni delle aree pubbliche, delle aree attrezzate a gioco dei bambini, nonchè delle aiuole e delle aree poste sulla sede stradale ed opportunamente destinate a supporto del traffico veicolare (rotatorie ed isole spartitraffico, ecc.).
Ordinanza Sindacale di divieto di imbrattamento del suolo pubblico a mezzo delle deiezioni canine - Integrazione
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Data:
23 Febbraio 12
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