la presente ordinanza è rivolta a:
- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivatori,
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o lotti residenziali, aree artigianali, industriali non edificate o dismesse,
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate e a verde, parco, giardino, orto,
- ai responsabili dei cantieri edili aperti all'entrata in vigore del presente atto,
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto,
- ai proprietari di aree verdi in genere,
- ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree.
la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00