L'11 dicembre 2014 entra in vigore la semplificazione in materia di separazione o divorzio, che permette di separarsi o divorziare in maniera consensuale senza obbligo di rivolgersi ad avvocati o tribunali, ma semplicemente mediante un accordo da stipulare davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile.
Che cos'è
L’art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 offre un'alternativa rapida ed economica che consente alle coppie che sono d'accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazioni o divorzi, di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.
Per avviare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di:
a) Separazione personale
b) Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
c) Di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento da effettuare su conto corrente postale n° 22977805 intestato a Comune di Pomigliano d'Arco, con la Causale:
- accordo di separazione
- accordo di divorzio
- accordo di modifica delle precedenti condizioni di separazione
- accordo di modifica delle precedenti condizioni di divorzio