Si ricorda che a partire dal 2 gennaio 2019 sarà ripristinato il dispositivo delle targhe alterne. Pertanto la circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, all’interno del territorio cittadino, è consentita secondo il seguente calendario:
- Possono circolare dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa pari.
- Possono circolare il sabato e la domenica dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nei giorni dispari del calendario (1,3,5,7,9….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa dispari, e nei giorni pari del calendario (2,4,6,8,….) tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa pari
Possono circolare:
- velocipedi e veicoli elettrici ad emissione nulla;
- gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, con invalido a bordo;
- le ambulanze;
- gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali;
- i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza;
- gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici;
- gli autoveicoli, i motoveicoli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo;
- gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
- auto ibride e EURO 6
- venditori ambulanti;
- autoveicoli in servizio alle scuole guida.
Inoltre la limitazione della circolazione non è prevista nelle seguenti strade:
- Via M. Leone;
- Via Roma;
- Via Nazionale delle Puglie;
- Via E. Berlinguer;
- Via dei Romani;
- Via Madonna dell’Arco;
- Via Cimitero;
- Via Pomigliano;
- Via Gandhi;
- Via Vesuviana;
- Via Passariello da Via L. da Vinci a Castello di Cisterna;
- Via Principe di Piemonte;
- Via Pratola Ponte
per consentire il transito dei veicoli confinanti.
L'inosservanza di tali misure comporta una sanzione di € 85,00.
In allegato l'Ordinanza del Sindaco n. 56 del 28/12/2018.