Vista l’art. 11 della L.431/98, ai sensi della delibera di Giunta della Regione Campania n.494 del 16/10/2019, è indetto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, per l’annualità 2019.
Si comunica che i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi per l’anno 2019 ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto indetto dal bando della Regione Campania e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interessati devono presentare domanda on-line al seguente sito: https://bandofitti.regione.campania.it/
In caso di difficoltà relativa all’inserimento dei dati il cittadino può recarsi presso la sede del Palazzo dell’Orologio, ufficio “Segretariato Sociale”, il martedì ed il giovedì dalle ore 09:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:30 per usufruire di un supporto alla compilazione della domanda on-line.
A PENA DI ESCLUSIONE La domanda dovrà essere compilata e trasmessa on-line alla Regione Campania entro e non oltre il 13 Marzo 2020 (termine perentorio). Il sistema accetterà esclusivamente le domande inviate definitivamente entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza di presentazione. Saranno inoltre escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità.
Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni:
A. avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
B. Titolarità, per l’anno di riferimento, di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un
immobile non di edilizia residenziale pubblica adibito ad abitazione principale, corrispondente alla
residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale
dell’imposta di registro salvo opzione della “cedolare secca”, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 23/2011.
C. presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto
degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A”: Valore ISE, per l’anno in corso, non superiore all’importo corrispondente a due pensioni
minime I.N.P.S. pari a € 13.338,26 (tabella R1 della Circolare INPS n.122 del 27.12.2018) rispetto al quale
l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.
Fascia “B”: Valore ISE, per l’anno in corso, non superiore all’importo di € 25.000,00 rispetto al quale
l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%;
D. cittadinanza:
D.1 essere cittadino italiano;
D.2 essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
D.3 essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 D.lgs. 286/98 così come modificati dalla L. 189/2002 e
smi).
E. Essere in possesso di un indirizzo e-mail valido.
Il contributo di integrazione al canone di locazione, di cui all’art. 11 della Legge 431/98, non può essere
cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno
abitativo relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini morosi
incolpevoli ed i percettori del reddito di cittadinanza;
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione
acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità
dell’alloggio;
In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
Qualora il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio del
comune di residenza, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione
regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica circa il mantenimento dei
requisiti.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito nell’annualità 2019 la propria residenza in altro
comune, il contributo sarà erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la
domanda.
Per chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda è possibile:
- Telefonare al n. 081-7967073 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, dalle 08:00 alle 13:00;
- Inviare una mail alla casella: bandofitti@regione.campania.it