Disposizioni relative alle Denunce dei lavori ed ai connessi procedimenti presso il Comune di Pomigliano d'Arco

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Data:

03 Novembre 20

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La normativa nazionale ha subito una sostanziale modifica ed integrazione con l’entrata in vigore del D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 55 del 14 giugno 2019 detta “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche” apportando variazioni al D.P.R. 380/01, in particolare per quanto attiene le procedure tecnico amministrative cui sono soggette le pratiche sismiche.

Nello specifico, sono stati modificati gli articoli 59, 65 e 67 ed introdotto l'articolo 94bis  (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) il quale prevede:

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del testo unico D.P.R. 380/01, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

  1. interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità
  1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di (accelerazione ag) compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
  2. Le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche (situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)) (Allegato A);
  3. Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4));

  1. Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
  1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti (nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, (limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
  2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti ((compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  3. Le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  4. Le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

  1. interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità
  1. Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Allegato B).

  1. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 (Allegato C). Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

  1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

  1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

  1. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

  1. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.

L’introduzione dell’art. 94bis (T.U.380/01) costituisce la novità più importante in quanto introduce, ai fini della semplificazione e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 83, una nuova classificazione degli interventi, in funzione dell'importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità prevedendo, al comma 3, per:

  • gli interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità l’autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione, in conformità all'articolo 94 mentre, al comma 4 del medesimo articolo;
  • gli interventi di minore rilevanza   l’attestazione di presentazione del progetto;
  • gli interventi privi di rilevanza, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,             la sola denuncia dei lavori.

In data 27/04/2020 è stata approvata la modifica del Regolamento Regionale n. 4 del 2010 il quale è divenuto operativo dalla data 10/08/2020.

Con Decreto Dirigenziale n. 359 del 03/08/2020 sono stati approvati gli elenchi ai sensi dell'Art. 2 bis-comma 2, dell'Art. 2 quater-comma 2 e dell’Art. 3 bis-comma 2 del Nuovo Regolamento. (Allegato A, Allegato B, Allegato C).

Con Decreto Dirigenziale n. 362 del 05/08/2020 è stata approvata la nuova modulistica e la misura del nuovo contributo, ai sensi dell’Art. 13 del Nuovo Regolamento.

Il nuovo regime normativo non modifica La legge Regionale 9/83 la quale all’art. 4 Autorizzazione sismica e deposito sismico” cita:

“…Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

  1. Gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
  2. Gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  3. I lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria); l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
  4. Le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001;
  5. I lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2….”

Le denunce già inoltrate alla data di pubblicazione del presente provvedimento, proseguono l’iter previgente, fatta salva la possibilità da parte del committente di richiedere l’archiviazione della stessa e la riproposizione di una nuova istanza, senza oneri aggiuntivi, secondo le disposizioni e le procedure previste dal Regolamento regionale n. 4/2010 come modificato dal regolamento in vigore.

La nuova modulistica relativa ai procedimenti come sopra descritti sono disponibili all’indirizzo:

http://lavoripubblici.regione.campania.it/joomla/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=58 

Si precisa che il versamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art.2 della l.r. 7 gennaio 1983, n.9 e ss. mm. ed ii., determinato con le modalità indicate nella tabella allegata (Misura del Contributo), non dovrà essere eseguito secondo le modalità previsto nel modello A della modulistica regionale, bensì con le seguenti modalità:

  1. sul conto corrente postale n. 22977805 intestato a "Comune di Pomigliano d'Arco - Servizio di Tesoreria" con la precisazione obbligatoria della causale "Istruttoria Pratica Sismica" ed indicando quale codice catastale G812 del Comune di Pomigliano d'Arco.
  2. Tramite bonifico bancario su c/c codice Iban IT44K0306940074009300000001 intestato a "Comune di Pomigliano d'Arco - Servizio di Tesoreria" con la precisazione obbligatoria della causale " Istruttoria Pratica Sismica" ed indicando quale codice catastale G812 del Comune di Pomigliano d'Arco

Ai sensi dell’art. 65  del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., l’ inoltro della denuncia di lavori dovrà avvenire telematicamente; a tal fine si richiede che tutta la documentazione necessaria sia inviata tramite posta elettronica certificata secondo le modalità dell’allegata Vademecum, al seguente indirizzo:

comune.pomiglianodarco@legalmail.it

 e per conoscenza all’indirizzo:

suue@comune.pomiglianodarco.gov.it

E’ obbligatoriamente richiesta la produzione di copia cartacea di cortesia della documentazione inoltrata a mezzo pec attraverso consegna al protocollo generale dell’ente unitamente a prova dell’avvenuto inoltro a mezzo pec (copia della trasmissione e della ricevuta di avvenuta consegna).