Con ordinanza Sindacale n. 42, data odierna, č stato disposto per tutti i cittadini il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale di accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, sparare armi da fuoco, sparare mortaretti e simili, innalzare aerostati con fiamme e, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose;
Ai titolari di rivendite di materiale esplodente, i titolari/gestori di ristoranti, bar, pubblici esercizi, attivitā commerciali, strutture adibite ad attivitā di svago e ricreative ubicate su tutto il territorio comunale č vietato accendere e/o consentire ai propri ospiti di accendere il ridetto materiale esplodente nel corso degli intrattenimenti diurni o notturni organizzati presso le proprie strutture.
L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente provvedimento č punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia dell'Autoritā Giudiziaria.
L’imbrattamento delle pubbliche strade con i residui derivanti da materiale esplodente sarā sanzionato ai sensi dell’art. 3, comma 6, L. n.94/2009dell’art. 3, comma 6, L. n.94/2009