Premesso che:
- il giorno 21 luglio 2022 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 169) i decreti presidenziali di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (nri. 96 e 97);
- i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
- gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27.12.2001 n.459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n.104/2003;
- ai sensi dell’art.4 del DPR n.104/2003, “regolamento di attuazione delle legge del 27.12.2001 n.459, recante la disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia:
l’opzione:
- e' redatta su carta libera;
- riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonche' luogo di residenza dell'elettore;
- riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
- riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
- e' datata e firmata dall'elettore;
- e' consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero e' spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.
L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.
L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata.
- Ai sensi dell’art.4 della Legge n.459 del 27.12.2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2002:
“In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia”.
La normativa di cui in premessa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori, (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
In particolare, l’esercizio del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli artt. 1, comma 3 e 4 della legge n.459/2001, nonché dell’art.4 del d.p.r. n.104/2003 deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente alla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale), e cioè entro il giorno 31.07.2022.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine suddetto all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta l’elettore avrà l’onere di accertarne l’avvenuta ricezione da parte dell’Ufficio consolare entro il termine prescritto.