La rottamazione riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’Agente della Riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Rientrano nel suo ambito di applicazione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. A decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale; il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027; entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell’articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;