A chi è rivolto

L'IMU (Imposta Municipale Propria) si rivolge ai possessori di immobili in Italia: proprietari, titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), concessionari di aree demaniali e locatari in leasing. È dovuta per fabbricati (escluse prime case non di lusso), aree fabbricabili e terreni agricoli

Chi può presentare

Qualunque tipologia di utenza

Descrizione

L'IMU (Imposta Municipale Propria) è il tributo locale italiano applicato al possesso di beni immobili, tra cui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

L’Imu è entrata in vigore nel 2012 ed è stata oggetto di successivi interventi legislativi:

  • abolizione per l’abitazione principale - con alcune eccezioni -  a partire dal 2014;
  • abolizione della IUC nelle componenti Imu e Tasi vigenti fino all'anno 2019;
  • nuova disciplina Imu dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda che:

  • l’Imu non si applica all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la presente agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;
  • la base imponibile Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, a condizione che:
    • siano concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il comodante può peraltro possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
    Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  • ​​​​​​la base imponibile Imu è ridotta del 50 per cento altresì per:
    • i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
  • per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
  • sono esenti IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato.

Come fare

Per quanto riguarda il calcolo dell’imposta, i contribuenti possono:

  • Rivolgersi a professionisti abilitati (CAF, commercialisti, consulenti fiscali) per assistenza nella determinazione dell’importo dovuto e nella compilazione del modello F24.

Cosa serve

Per procedere al pagamento dell’IMU, è possibile utilizzare il modello F24 disponibile al seguente link:

👉 Modello F24: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/modello-e-istruzioni-f24

Si ricorda che: l'utilizzo del modello F24 consente di usufruire dei crediti erariali in compensazione dei debiti IMU.

Cosa si ottiene

La regolarità contributiva per l'imposta in oggetto.

 

Tempi e scadenze

Scadenze del versamento IMU:

L’IMU deve essere versata secondo le seguenti scadenze:

  • Acconto: entro il 16 giugno
  • Saldo: entro il 16 dicembre

È comunque possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Dichiarazione IMU:

L’articolo 1, comma 769, della legge n. 160/2019 stabilisce che:

  • Le variazioni sugli immobili rilevanti ai fini dell’imposta (acquisti, vendite, cambi di destinazione, riduzioni, esenzioni, ecc.) devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate.
  • La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi, salvo che intervengano ulteriori modifiche che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

E' possibile utilizzare il seguente link per ottenere il modello IMU/IMPI

https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_IMPi_Modello_2024_Definitivo.pdf

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